Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.M. LL.PP.. 20/12/2001

A) Per gli appalti di importo complessivo pari o inferiore ad euro 150.000: 1) in fase di gara i concorrenti: possono partecipare alla gara come impresa singola e come associazione temporanea orizzontale; devono documentare di aver eseguito lavori di natura analoga a quelli da affidare oppure essere in possesso di attestazione di qualificazione in una categoria coerente con la natura dei lavori da affidare; possono indicare di voler subappaltare il 30% delle lavorazioni dell'appalto; 2) in fase esecutiva l'aggiudicatario: potrā eseguire direttamente tutte le lavorazioni dell'appalto; potrā subappaltare a soggetti in possesso delle specifiche qualificazioni (art. 28 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 554/2000 oppure attestazione di qualificazione) fino al 30% delle lavorazioni dell'appalto; potrā affidare a soggetti, anche privi di adeguate qualificazioni, l'esecuzione di prestazioni consistenti in forniture e posa in opera ed in noli a caldo, comprese nelle lavorazioni appaltate, qualora siano di importo inferiore al 2% dell'importo complessivo dell'intervento o, comunque, inferiore a euro 100.000, oppure, qualora di importo superiore a tali limiti, il costo della mano d'opera per l'attivitā espletata in cantiere sia inferiore al 50% dell'importo del subcontratto.

B) Per gli appalti di importo complessivo superiore a euro 150.000: 1) il divieto di subappalto si applica nel caso che le categorie scorporabili, generali o altamente specializzate, siano tutte, singolarmente considerate, di importo superiore al 15% dell'importo complessivo dell'intervento; 2) nel caso sia applicabile il divieto di subappalto

a) in fase di gara i concorrenti: possono partecipare alla gara come impresa singola, come associazione temporanea orizzontale, come associazione temporanea verticale e come associazione temporanea mista; hanno l'obbligo di dimostrare di essere in possesso delle specifiche qualificazioni in tutte le categorie scorporabili per le quali vige il divieto; non hanno l'obbligo di dimostrare di essere in possesso delle specifiche qualificazioni per quelle categorie scorporabili per le quali non vige il divieto di subappalto; possono indicare di voler subappaltare il 30% delle lavorazioni della categoria prevalente ed il 100% delle lavorazioni delle categorie scorporabili per le quali non vige il divieto di subappalto; hanno l'obbligo di indicare nell'offerta di voler subappaltare tutte le lavorazioni delle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria per le quali non vige il divieto di subappalto e per le quali non č in possesso delle specifiche qualificazioni

b) in fase esecutiva l'aggiudicatario: potrā eseguire direttamente tutte le lavorazioni della categoria prevalente; potrā subappaltare a soggetti in possesso delle specifiche qualificazioni fino al 30% delle lavorazioni della categoria prevalente; potrā subappaltare a soggetti in possesso delle specifiche qualificazioni, fino al 30% dei loro singoli importi, le lavorazioni delle categorie scorporabili per le quali vige il divieto di subappalto; potrā affidare a soggetti, anche privi di adeguate qualificazioni, l'esecuzione di prestazioni consistenti in forniture e posa in opera ed in noli a caldo, com- prese nelle lavorazioni della categoria prevalente, qualora siano di importo inferiore al 2% dell'importo complessivo dell'intervento o, comunque, inferiore a euro 100.000, oppure, qualora di importo superiore a tali limiti, il costo della mano d'opera per l'attivitā espletata in cantiere sia inferiore al 50% dell'importo del subcontratto; potrā eseguire, ancorchč non in possesso delle specifiche qualificazioni, tutte le lavorazioni delle categorie scorporabili a qualificazione non obbligatoria oppure subappaltarle a soggetti in possesso delle specifiche qualificazioni; potrā eseguire direttamente, nel caso sia in possesso delle specifiche qualificazioni, tutte le lavorazioni delle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria, mentre, in caso non sia in possesso delle suddette qualificazioni, dovrā subappaltarle (salvo che non facciano eventualmente parte del gruppo delle categorie per le quali vi č il divieto di subappalto); 3) nel caso non sia applicabile il divieto di subappalto

a) in fase di gara i concorrenti: possono partecipare alla gara come impresa singola, come associazione temporanea orizzontale, come associazione temporanea verticale e come associazione temporanea mista; non hanno l'obbligo di dimostrare, di essere in possesso delle specifiche qualificazioni per le categorie scorporabili; possono indicare di voler subappaltare il 30% delle lavorazioni della categoria prevalente ed il 100% delle lavorazioni delle categorie scorporabili; hanno l'obbligo di indicare nell'offerta di voler subappaltare tutte le lavorazioni delle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria e per le quali non č in possesso delle specifiche qualificazioni

b) in fase esecutiva l'aggiudicatario: potrā eseguire direttamente tutte le lavorazioni della categoria prevalente; potrā subappaltare a soggetti in possesso delle specifiche qualificazioni fino al 30% delle lavorazioni della categoria prevalente; potrā subappaltare a soggetti in possesso delle specifiche qualificazioni le lavorazioni delle categorie scorporabili; potrā affidare a soggetti, anche privi di specifiche qualificazioni, l'esecuzione di prestazioni consistenti in fornitura e posa in opera ed in noli a caldo, comprese nelle lavorazioni della categoria prevalente, qualora siano di importo in feriore al 2% dell'importo complessivo dell'intervento o, comunque, inferiore a euro 100.000, oppure, qualora di importo superiore a tali limiti, il costo della mano d'opera per l'attivitā espletata in cantiere sia inferiore al 50% dell'importo del sub-contratto; potrā eseguire direttamente tutte le lavorazioni delle categorie scorporabili a qualificazione non obbligatoria ancorchč privo delle specifiche qualificazioni oppure potrā subappaltarle a soggetti in possesso delle specifiche qualificazioni; potrā eseguire direttamente tutte le lavorazioni delle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria nel caso sia in possesso delle specifiche qualificazioni mentre, in caso non sia in possesso delle suddette qualificazioni, dovrā subappaltarle a soggetti in possesso delle specifiche qualificazioni.

C) Nel caso di appalti di importo complessivo: 1) superiore a euro 20.658.276 (lire 40 miliardi) le mandatarie e le mandanti, sia di associazioni orizzontali, sia di associazioni verticali e sia di associazioni miste, debbono, oltre a possedere adeguata attestazione di qualificazione, dimostrare di aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra d'affari in lavori non inferiore a tre volte la percentuale dell'importo complessivo di loro spettanza; 2) pari o inferiore a euro 20.658.276 (lire 40 miliardi) e superiori a euro 150.000 (L. 290.440.500) gli esecutori delle lavorazioni appartenenti a categorie scorporabili

a) qualora siano aggiudicatari devono essere in possesso dell'attestazione di qualificazione indipendentemente se le lavorazioni sono di importo superiore o inferiore a 150.000 euro (L. 290.440.500)

b) qualora siano subappaltatori, nel caso che l'importo del subcontratto sia superiore a euro 150.000, devono essere in possesso dell'attestazione di qualificazione e, nel caso che l'importo del sub-contratto sia pari o inferiore a euro 150.000, possono essere qualificati ai sensi delle specifiche norme vigenti per l'esecuzione di lavori di tali importi (art. 28 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) oppure in possesso dell'attestazione di qualificazione. Il presidente: Garri

 

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